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RENTRI: nuove esclusioni dall’obbligo di iscrizione

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La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026, ha modificato l’art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 sostituendo il comma 3-bis, cioè la disposizione che individua i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI e, soprattutto, introducendo esplicitamente alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.

QUALI SONO LE ESCLUSIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 199/2025?

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/06 prevede due macro-esclusioni dall’obbligo di iscrizione:

  • Consorzi o sistemi di gestione (individuali o collettivi) di cui all’art. 237, comma 1;
  • Produttori di rifiuti per i quali si applicano le disposizioni dell’art. 190, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006.

Nell’art. 190, comma 5 (D.Lgs. 152/2006) si trovano i soggetti esonerati dall’obbligo di registro cronologico (comma 1), sono quindi esclusi dall’obbligo RENTRI in base alla modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2026:

  • Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. con volume d’affari annuo ≤ 8.000 euro,
  • Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8),
  • per i soli rifiuti non pericolosiimprese ed enti produttori iniziali con non più di 10 dipendenti (già precedentemente esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI).

Nel dettaglio, rientrano nell’art. 190, comma 6 (D.Lgs. 152/2006) le seguenti categorie:

  • Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
  • Soggetti con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* (indicati come aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), si tratta di saloni di parrucchiere, istituti di bellezza, servizi di manicure/pedicure e tatuaggi/piercing
  • Produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa.

SE SEI GIÀ ISCRITTO MA ORA RIENTRI TRA GLI ESCLUSI: COSA FARE?

Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse dall’obbligo del RENTRI ma risultano già iscritti devono presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI. In assenza di cancellazione, l’operatore viene considerato iscritto su base volontaria.

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